STATUTO ASSOCIATIVO
Approvato nell’Assemblea Straordinaria dell’11 Febbraio 2011
Registrato all’Agenzia delle Entrate di Livorno il 26/04/2011 con atto n° 3905

  1. l’Associazione Livornese Scienze Astronomiche (di seguito “ALSA”), costituita il 14/05/1991 a Livorno, riunisce ed organizza coloro che si interessano delle scienze astronomiche e prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito;
  2. è una’associazione di volontariato apartitica e aconfessionale, che non ammette discriminazioni di sesso, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica;
  3. non ha fini di lucro ed ha finalità esclusivamente culturali e di divulgazione scientifica;
  4. può partecipare in qualità di socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi;
  5. l’ ALSA ha sede in Livorno, Via Roma 234, 57127 Livorno presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo.

Gli scopi dell’ ALSA sono:

  1. la formazione e l’aggiornamento dei soci in materia astronomica e discipline ad essa collegate e la loro divulgazione verso terzi;
  2. la realizzazione e l’incentivazione di studi e ricerche nel settore;
  3. la realizzazione di opere editoriali tecniche e culturali;
  4. l’organizzazione e la promozione di momenti di osservazione astronomica;
  5. l’organizzazione di attività culturali in materia di astronomia, quali convegni, congressi, dibattiti, conferenze, tavole rotonde, corsi di preparazione e perfezionamento, gruppi di studio o ricerca, seminari, mostre scientifiche e/o fotografiche, proiezioni di filmati, diapositive e quanto di interesse per i soci e per terzi;
  6. la partecipazione, sia individuale che collettiva, ad analoghe attività organizzate da enti, associazioni e circoli affini, nonché la promozione, l’organizzazione ed il coordinamento di iniziative congiunte;
  7. l’organizzazione di attività didattiche in astronomia con corsi di aggiornamento per insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
  8. la tutela e la valorizzazione dell’ambiente per la salvaguardia dell’osservazione del cielo;
  9. la gestione, anche mediante apposite convenzioni con enti pubblici e privati, di un osservatorio astronomico;
  10. la realizzazione e/o la partecipazione ad ogni altra attività ritenuta utile per il conseguimento degli scopi
  1. L’iscrizione all’ ALSA è aperta a cittadini italiani e stranieri, associazioni, enti pubblici e privati che dichiarino di condividere e perseguire gli scopi indicati nel presente statuto;
  2. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice; le decisioni del Consiglio Direttivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione;
  3. Soci Juniores – sono soci minorenni, partecipano alla vita associativa, sono esentati dal pagamento della quota e non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo;
  4. Soci Effettivi – partecipano attivamente alla vita associativa, sono tenuti al pagamento della quota ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo;
  5. Soci Onorari – questa qualifica viene attribuita con delibera del Consiglio Direttivo, come forma di pubblico riconoscimento, ad alte personalità e a persone che si siano paticolarmente distinte nei settori associativi; sono esentati dal pagamento della quota, partecipano alla vita associativa e non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo;
  6. Soci Sostenitori – sono persone fisiche o giuridiche che sostengono le attività associative nelle forme loro possibili; sono esentati dal pagamento della quota e non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
  1. I soci hanno diritto di partecipare alle fasi della vita associativa secondo la loro qualifica, prendendo parte ad attività didattiche, divulgative, osservative, a studi ed attività intraprese dall’ ALSA;
  2. I soci hanno il dovere di osservare le norme del presente statuto collaborando al conseguimento delle finalità istituzionali dell’ ALSA;
  3. L’attività dei soci deve essere improntata al massimo rispetto nei confronti degli appartenenti all’ ALSA e di tutti coloro, persone, enti o soggetti esterni, con le quali l’ ALSA è in relazione;
  4. La partecipazione alle attività associative è libera e decisa individualmente.

La qualifica di Socio si perde, in seguito a delibera del Consiglio Direttivo, per:

  1. Cancellazione, in seguito al mancato versamento della quota annuale entro e non oltre il 1 Marzo di ogni anno;
  2. Dimissioni, in seguito a semplice richiesta scritta inoltrata al Presidente dell’ ALSA;
  3. Espulsione, per inosservanza delle norme statutarie, per accertati motivi di incompatibilità, o in seguito a comportamento indegno e/o lesivo del prestigio dell’ ALSA;
  4. La perdita della qualifica di socio viene delibrata dal Consiglio Direttivo entro il 5 Marzo di ogni anno, con voto segreto e con maggioranza semplice;
  5. La procedura di espulsione viene avviata normalmente su iniziativa del Consiglio Direttivo; il socio oggetto della procedura, chiunque esso sia, sarà invitato a partecipare alla discussione ma non potrà partecipare alla deliberazione; in caso di procedura avviata su segnalazione scritta di un socio, quest’ultimo potrà intervenire alla discussione formulando le proprie osservazioni, ma non potrà partecipare in nessun modo alla deliberazione;
  6. La delibera viene sommariamente motivata nel verbale ed è inappellabile, fatto salvo il ricorso all’Autorità Giudiziaria.

Gli organi dell’ ALSA sono:

  1. L’Assemblea dei Soci;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente;
  4. Il Segretario;
  5. Il Tesoriere.
  1. Tutte le cariche sociali sono biennali e non retribuite ed i consiglieri sono rieleggibili;
  2. Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate per l’assolvimento dell’incarico;
  3. In caso di vacanza definitiva della carica, per qualunque causa o motivo, al Consigliere decaduto subentra il primo dei non eletti;
  4. Nel caso in cui la lista dei non eletti sia esaurita, potranno essere cooptati altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea Ordinaria che ne delibera l’eventuale ratifica;
  5. In caso di decadenza definitiva dalla carica di metà più uno dei Consiglieri, decade l’intero Consiglio ed entro 30 giorni dovrà essere convocata l’Assemblea Straordinaria dei Soci per procedere alle nuove elezioni.
  1. L’Assemblea dei Soci è composta dai soci Effettivi;
  2. L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente con avviso scritto almeno 5 giorni prima della seduta;
  3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o dal socio più anziano per età presente all’assemblea;
  4. Il verbale viene redatto dal Segretario; in caso di sua assenza da un socio presente indicato dall’Assemblea;
  5. Ogni socio ha diritto ad un voto;
  6. Ogni socio può essere portatore di una sola delega scritta da presentare prima dell’inizio dei lavori;
  7. L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno entro il 31 Marzo per l’approvazione del Bilancio Consuntivo accompagnato da una Nota di sintesi sulle attività svolte nell’anno precedente approvata dal Consiglio Direttivo, e la Relazione inerente il programma dell’anno in corso accompagnato del relativo Bilancio Preventivo, anch’essi approvati dal Consiglio Direttivo;
  8. L’Assemblea si riunisce inoltre in via Straordinaria ogni qualvolta siano in gioco interessi vitali dell’ ALSA, per modifiche allo statuto e per lo scioglimento dell’associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse congiuntamente richiesto da almeno il 20% dei soci con diritto di voto o da cinque membri del Consiglio Direttivo;
  9. L’Assemblea Straordinaria può essere convocata in ogni momento dell’anno, con le stesse modalità previste per quella Ordinaria;
  10. In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti;
  11. Per deliberare lo scioglimento dell’ ALSA e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati;
  12. Per modificare lo statuto, in prima convocazione occorrono la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.
  13. L’Assemblea vota di norma con alzata di mano; possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti; in occasione della elezione del Consiglio Direttivo, la votazione viene svolta di norma con voto segreto;
  14. Nel caso di parità dei voti la proposta oggetto di deliberazione deve intendersi respinta.
  1. Discussione e deliberazione sul Bilancio Consuntivo, accompagnato dalla Nota di Sintesi sull’attività svolta elaborata dal Consiglio Direttivo;
  2. Discussione e deliberazione sul Bilancio Preventivo accompagnato da una sintetica Proposta di Programma, elaborata dal Consiglio Direttivo;
  3. Discussione ed approvazione degli indirizzi di politica associativa;
  4. Elezione del Consiglio Direttivo;
  5. Revoca della fiducia al Consiglio Direttivo con una maggioranza semplice; in tal caso il Consiglio Direttivo uscente dovrà convocare entro 30 giorni un’Assemblea straordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo;
  6. Approvazione delle modifiche allo statuto;
  7. Deliberazione di scioglimento, di incorporazione o di fusione con altre strutture associative analoghe;
  8. Nomina dei commissari liquidatori e devoluzione del patrimonio. In caso di scioglimento dell’associazione, i beni saranno devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  9. Determinazione delle quote sociali su proposta del Consiglio Direttivo. La quota in quanto contributo associatvo è intrasmissibile e non rivalutabile;
  10. Ogni altro compito che non rientri, per legge o per statuto, nella competenza del Consiglio Direttivo.
  1. Tutte le operazioni elettorali devono essere svolte da un Comintato di tre soci non candidati, designati dal Consiglio Direttivo uscente;
  2. Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente, responsabile delle operazioni;
  3. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo hanno luogo in occasione dell’Assemblea Ordinaria, o quando previsto dallo statuto;
  4. La lista unica dei candidati al nuovo Consiglio Direttivo viene formata:
    • su indicazioni del Consiglio Direttivo in carica;
    • con autocandidature da parte di soci con capacità di elettorato attivo e passivo e che abbiano almeno180 giorni di anzianità di iscrizione al giorno dell’assemblea elettiva;
  5. la lista dei candidati deve essere la più ampia possibile, ma non deve essere superiore al doppio dei consiglieri da eleggere;
  6. ogni elettore può esprimere al massimo un numero di preferenze non superiore al numero dei consiglieri da eleggere;
  7. L’elettore non può aggiungere preferenze diverse da quelle indicate nella lista, pena nullità della scheda;
  8. Il Presidente del Comitato elettorale, a conclusione di tutte le operazioni redige il verbale delle operazioni elettorali nel Registro delle Assemblee;
  9. Al verbale ed agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso tutti i soci;
  10. nel corso della prima riunione utile dopo la votazione, che può avvenire anche al termine dello scrutinio, il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
  1. Il Consiglio Direttivo viene eletto con votazione segreta;
  2. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall’Assemblea ed è così composto:
  • Presidente;
  • Vicepresidente;
  • Segretario;
  • Tesoriere;
  • Tre Consiglieri.
  1. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
  2. Il Consiglio Direttivo è l’organo deliberante dell’ ALSA ed agisce in armonia con gli indirizzi di politica associativa deliberati dall’Assemblea per il conseguimento delle finalità istituzionali;
  3. Il Consiglio Direttivo approva il Bilancio Consuntivo, quello Preventivo, e le relative Note di sintesi da proporre all’Assemblea Ordinaria;
  4. Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri, ovvero fra i soci, incarichi operativi di volta in volta necessari alla gestione delle attività di settore;
  5. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente anche verbalmente e si riunisce almeno una volta ogni tre mesi;
  6. Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almento la metà più uno dei suoi componenti;
  7. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno tre componenti dello stesso;
  8. Il Consiglio Direttivo può autonomamente deliberare su spese di notevole entità non previste nel bilancio preventivo purchè siano finalizzate al perseguimento dei fini istituzionali ed a condizione che vengano indicate le modalità di copertura delle stesse;
  9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti; in caso di parità il voto del Presidente sarà decisivo;
  10. Il verbale delle riunioni viene redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso;
  11. La mancata partecipazione alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all’atto dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.
  1. ll Presidente è il rappresentante legale dell’ ALSA;
  2. Coordina i rapporti con altre associazioni, enti e soggetti esterni;
  3. Convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo;
  4. Formula l’ordine del giorno di ogni seduta;
  5. Cura l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
  6. Assume, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso, in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro i 10 giorni successivi:
  7. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
  1. Svolge le normali funzioni di gestione della sede, attende alla corrispondenza ed alla conservazione degli atti in stretta collaborazione con il Presidente;
  2. Cura la tenuta e l’aggiornamento del registro dei soci; del registro dei verbali del Consiglio, del registro dei verbali delle Assemblee e del registro inventario.
  1. Svolge le normali funzioni amministrative necessarie per lo svolgimento delle attività deliberate dal Consiglio Direttivo, in stretta collaborazione con il Presidente ed il Segretario;
  2. Redige il Bilancio Consuntivo annuale, evidenziando la situazione patrimoniale ed il rendiconto economico;
  3. Redige, su indicazione del Consiglio Direttivo, il Bilancio di Previsione;
  4. Tutte le operazioni relative all’amministrazione devono essere singolarmente supportate da idonea documentazione;
  5. Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, il Tesoriere è tenuto a fornire al socio che ne formuli motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa.
  1. In caso di necessità, le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere svolte da un unico Consigliere;
  2. I consiglieri partecipano alle riunioni e possono assumere incarichi specifici di settore partecipando o coordinando commissioni o gruppi di lavoro o studio.
  1. L’Esercizio Finanziario ha la durata di un anno solare e coincide con l’Esercizio Sociale;
  2. Entro il 31 Marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo dovrà sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria lo schema del Bilancio Consuntivo relativo all’anno precedente e lo schema di Bilancio Preventivo relativo all’anno in corso;
  3. I fondi, gli utili e gli avanzi di gestione sono impiegabili esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  4. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
  1. Le entrate dell’ ALSA sono costituite da:
  • quote sociali d’iscrizione annuale;
  • contributi da enti pubblici;
  • oblazioni ed erogazioni liberali di soci o di terzi, donazioni, lasciti testamentari, eredità e legati;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali marginali finalizzate al funzionamento dell’ ALSA;
  • eventuali riserve finanziarie derivanti da accantonamenti finalizzati;
  • da rendite del proprio patrimonio;
  • Il patrimonio dell’ ALSA è costituito inoltre da tutti i beni mobili e immobili acquistati o comunque venuti in proprietà dell’ALSA.
  1. Con l’iscrizione all’ALSA, il Socio acconsente esplicitamente alla pubblicazione, diffusione, riproduzione, stampa, divulgazione con ogni mezzo delle immagini che lo vedono raffigurato e che siano riprese per documentare l’attività dell’ALSA svolta secondo quanto previsto dallo Statuto;
  2. Dati, immagini, disegni, presentazioni, file e quant’altro prodotto dai Soci per conto dell’ALSA sono di proprietà dell’autore e l’ALSA ne acquisisce solamente i diritti d’uso per fini associativi.
  3. Il Presidente è responsabile, ai sensi della legge 675/1996, del trattamento dei dati forniti dai soci a fini associativi.
  4. Il nome, il logo, le strutture ed i servizi dell’associazione devono essere utilizzati esclusivamente per i fini associativi previsti dallo statuto.
  1. Qualsiasi controversia tra i soci che non costituisca materia giuridicamente rilevante, dovrà essere ricomposta tramite l’intervento del Consiglio Direttivo. Se in quella sede non sarà possibile una riconciliazione, ogni decisione in merito spetterà in via definitiva ed irrevocabile all’Assemblea dei Soci;
  2. Per quanto non espressamente specificato nello statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.